INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (abitativo)

Detrazione IRPEF 36%

L’agevolazione tributaria relativa agli interventi di recupero edilizio e per gli acquisti di abitazioni interni a fabbricati interamente ristrutturati, ormai a regime (art. 16 bis TUIR), per le spese sostenute e documentate fino ad un ammontare di € 96.000 per unità abitativa (ovvero, per singolo condomino, per le parti comuni degli edifici residenziali), è confermata nelle seguenti misure:
a)50% – per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2017;
b)36% – per le spese sostenute dal 1/1/2018.

Bonus mobili ed arredi

I soggetti che realizzano i suddetti interventi di ristrutturazione possono usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% (bonus mobili) per l’acquisto, effettuato nel medesimo periodo, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di € 10.000 per unità immobiliare.
E’ stato precisato che sono agevolabili le spese sostenute nel 2017, correlate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1 gennaio 2016.
Nell’ importo delle spese sostenute vi rientrano anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento di dette spese, oltre che con bonifico bancario/postale , può essere effettuato anche con carta di credito o di debito.

Acquisto immobili ristrutturati

L’agevolazione in commento si applica anche all’acquisto o assegnazione di immobili, direttamente da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie, che abbiano realizzato, dal 26/06/2012 al 31/12/2017, sull’intero fabbricato, interventi di:
– restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. c, DPR 380/2011);
– ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d, DPR 380/2001)
a condizione che le stesse imprese provvedano alla successiva alienazione/assegnazione entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.
La detrazione spettante all’acquirente/assegnatario è del 50% del valore degli interventi eseguiti, che viene posto, in via forfetaria, equivalente al 25% del prezzo risultante nell’atto pubblico di compravendita / assegnazione (comprensivo di IVA), comunque non eccedente l’importo massimo di € 96.000 per singola unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

DETRAZIONE IRPEF – IRES 65% (36%)- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

La detrazione dalle imposte sui redditi IRPEF/IRES relativa alle spese sostenute e documentate per opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, diventa strutturale ma limitatamente alla imposta IRPEF (escludendo quindi le società soggette ad IRES – art. 16 bis TUIR), è stata fissata nelle seguenti misure:
a)65% – per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
b)36% – per le spese sostenute dal 1/01/2018 (solo IRPEF).
Ricordiamo che il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso a seconda del tipo di intervento.
La detrazione del 65% spetta anche agli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021. In quest’ultimo caso, la detrazione è fissata nelle seguenti misure:
– del 70% nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio (con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo);
– del 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

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